L’ordinanza sindacale dello scorso Maggio ha indicato il 14 Giugno quale termine ultimo entro il quale provvedere a pulire i terreni da sterpaglie, erbacce e rifiuti, al fine di evitare rischi di incendio. L’obbligo, a tutela dell’ambiente e dell’igiene pubblica, è a carico di quanti – Enti e Cittadini – siano proprietari, affittuari o conduttori di terreni ricadenti nel territorio comunale. Le aree, liberate dal materiale che possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendi, vanno mantenute in sicurezza fino al 15 Ottobre, periodo entro il quale è pure vietato accendere fuochi in prossimità di terreni agricoli o aree boschive, nonché di utilizzare apparecchi a fiamma libera o elettrici.
L’Ordinanza, comunque, al fine di agevolare i proprietari nell’operazione di smaltimento del materiale di risulta, consente di bruciare sul terreno stesso la vegetazione secca rimossa. In tal senso, fermo restando che è assolutamente vietato accendere fuochi dal 15 Luglio al 15 Settembre (periodo di massimo rischio per gli incendi), piccoli cumuli di materiale di risulta possono bruciarsi limitatamente ai periodi compresi tra il 15 Giugno e il 14 Luglio, tra il 16 Settembre e il 15 Ottobre, nella fascia oraria mattutina che va dalle ore 4.00 e alle ore 9.00. Si evidenzia che il luogo in cui si possono bruciare sterpaglie deve essere lontano almeno 200 metri da zone boschive e aree protette, e comunque a debita distanza dai centri abitati, strade e spazi pubblici. Altra prescrizione importante è che l’accensione del fuoco – sorvegliato fino al completo spegnimento – non avvenga in giornate particolarmente calde e ventose.
Il mancato rispetto degli obblighi comporta diffide ad adempiere e sanzioni fino a quasi 700 euro, ferme restando le responsabilità civili e penali in caso di incendi conseguenti all’inosservanza del provvedimento sindacale.
Alessandro Tarantino