Visto lo Statuto del COSVAP
Visto il D.A. n. 182/12.S del 26 febbraio 2008, rinnovato nel 2011, nel 2013 e per ultimo con D.A. n.164/GAB del 20/02/2020.
Vista la nota del COSVAP assunta al prot. Generale di questo Ente al n 42315 in data 27/05/2019, con la quale il Presidente del COSVAP dott. Nino carlino ha richiesto al Sindaco della Città di Mazara del Vallo la concessione di locali di proprietà del Comune per ospitare la propria sede;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.);
VISTO l’OA.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
VISTO lo statuto del Comune di Mazara del Vallo;
Visto il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;
PREMESSO CHE
Il Comune di Mazara del Vallo, quale ente preposto a svolgere attività di programmazione per lo sviluppo economico-sociale del territorio e dei servizi pubblici ad esso connessi, opera nei seguenti ambiti:
- promuove lo sviluppo di nuove forme di collaborazione con i settori della ricerca, dell’impresa e della formazione al fine di rispondere alla domanda reale di nuove tecnologie a supporto dei settori produttivi del territorio, anche attraverso progetti di ricerca e promozione ;
- sostiene in particolare politiche di sviluppo territoriale volte a superare lo stato di crisi che affligge il comparto produttivo della pesca
- favorisce azioni volte alla riqualificazione della fascia costiera, del porto canale ed ogni attività programmatica volta alla valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali collegati al mare e alle sue risorse;
- intende promuovere attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di organizzazione di eventi riguardanti lo sviluppo della città, in particolare per ciò che attiene tutta la filiera ittica e per la risoluzione delle problematiche del settore della pesca e nel supporto delle aziende della filiera stessa.
Il COSVAP è da anni impegnato nella risoluzione delle problematiche del settore della pesca e nel supporto delle aziende della filiera e viene istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, nell’interesse dei produttori , trasformatori , distributori, dei consumatori e di tutte le altre categorie economico-produttive appartenenti alla filiera del mare e dell’ agroalimentare, prefiggendosi lo scopo di tutelare, valorizzare e razionalizzare le produzioni ittiche, nonché di sviluppare i sistemi locali di imprese ed in particolare la realizzazione e la gestione del Distretto della Pesca e Crescita Blu e di favorirne i processi di internazionalizzazione .
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati al presente Accordo di collaborazione, di seguito denominato Accordo, formano parte integrante e sostanziale della stessa.
Art.2 – Oggetto e finalità
Con il presente Accordo, il Comune di Mazara del Vallo e il COSVAP si impegnano, nella piena osservanza dei reciproci ruoli, a ricercare e sperimentare modalità di raccordo, di interazione e di confronto continuo volti a favorire la conoscenza, la competenza e lo sviluppo del territorio comunale e della Città di Mazara del Vallo.
A tal fine individuano tra le specifiche competenze statutarie del COSVAP, le seguenti aree di reciproco interesse come base per lo sviluppo di nuove attività congiunte:
- Realizzare progetti volti alla razionalizzazione e riduzione dei costi di produzione, delle imprese operanti nel settore della pesca ed agroalimentare favorendo la gestione coordinata degli approvvigionamenti della produzione del magazzino e delle politiche di vendita;
- Ricercare nuove opportunità relative alla filiera della pesca e dell’agroalimentare;
- Promuovere e favorire progetti di ricerca scientifica, tecnologica tendenti al perfezionamento ed al miglioramento delle produzioni ittiche, anche per quante attiene i processi innovativi di lavorazione e commercializzazione;
- Promuovere, favorire ed attuare iniziative volte al sostegno dello sviluppo socio-economico e territoriale ed alla valorizzazione delle realtà economiche locali e dei prodotti tipici, agroalimentari, artigianali ed in particolare mediante la partecipazione a fiere e mercati;
- Favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese e promuoverne la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri
Le suddette attività di reciproco interesse, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate e/o integrate nel corso di durata del presente Accordo.
Art. 3 – Impegni del Comune di Mazara del Vallo
In virtù e per effetto del presente Accordo, il Comune di Mazara del Vallo ritiene che tali attività possano trovare idonea allocazione negli uffici di proprietà comunale allocati presso il Mercato Ittico ed agroalimentare del porto Nuovo coniugando le finalità proprie del COSVAP con gli interessi dell’Ente anche ai fini di un presidio quotidiano per tutte le attività espletate dagli operatori economici assegnatari a suo tempo degli spazi concessi per l’esercizio delle proprie attività in ambito agro-alimentare ed ittico e pertanto si impegna:
- a) ad ospitare la Sede di Mazara del Vallo COSVAP per un periodo di anni 4 (quattro), stipulando apposito e separato atto per lo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso e di quelle in comune con il summenzionato Comune di Mazara del Vallo;
- b) Più in particolare a destinare in comodato gratuito al COSVAP i locali (ad uso esclusivo e non) del Mercato Ittico- Agroalimentare ubicato all’interno del Porto Nuovo – Lungomare Fata Morgana, meglio individuati nell’allegato 1 e da utilizzare in via momentanea e provvisoria,considerato che al termine del periodo del presente accordo ritorneranno alle funzioni originariamente previste.
I locali, ivi compresi gli impianti e le attrezzature di pertinenza, devono essere in piena regola, per tutta la durata del presente accordo , con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste;
- g) a mettere a disposizione del COSVAP i servizi di acqua ed energia elettrica, mentre il COSVAP dovrà garantire, la pulizia, lo smaltimento rifiuti, il controllo, occorrenti per il funzionamento della sede medesima.
Art. 4 – Impegni del COSVAP
Alla luce di quanto precede, il COSVAP si impegna:
- a provvedere autonomamente alle spese di telefonia e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (in base alla superfice occupata ed alle tipologie di attività previste dalle disposizioni comunali in materia) necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- ad esercitare quotidiano controllo al fine di garantire ampia sicurezza alle aree comuni del Mercato Ittico presso il Porto Nuovo oltre che assicurare il coordinamento delle attività esercitate presso il Mercato Ittico da parte degli operatori;
- di conferire, compatibilmente con le esigenze istituzionali, ulteriore valore aggiunto alle proiezioni operative espresse nel più ampio contesto dell’attività di controllo;
- ad organizzazione di eventi per divulgazione dei prodotti DECO;
- a provvedere alle spese per la pulizia dei locali di esclusiva pertinenza COSVAP e parti comuni, in accordo con gli operatori presenti nel Mercato Ittico;
Art. 5 – Sicurezza sul Lavoro
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, il datore di lavoro a cui afferisce il personale del COSVAP, sulla base delle attività svolte nella stessa, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento, da concordare in sede locale fra il COSVAP e Comune di Mazara del Vallo. Dette azioni di coordinamento conterranno anche le indicazioni relative alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze che verranno coordinate con le procedure già in vigore presso il Comune di Mazara del Vallo. In tal senso, le Parti concordano che, al fine di garantire la sicurezza del personale che presta la propria opera presso il COSVAP di cui al presente Accordo, il soggetto cui competono gli obblighi riguardanti gli adempimenti formali relativi alla prevenzione incendi ed alla gestione delle emergenze, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, fermo restando l’obbligo di comunicazione da parte del COSVAP circa le modalità d’uso degli ambienti messi a disposizione, nonché la tipologia delle attrezzature, dei materiali e degli impianti introdotti.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Il COSVAP provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Inoltre il COSVAP provvede al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE.
Il Comune di Mazara del Vallo si impegna a trattare i dati personali provenienti dal COSVAP unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.
Art. 10 – Decorrenza, Durata
Il presente Accordo ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Potrà essere rinnovata per un uguale periodo d’intesa tra le Parti salvo disdetta motivata da parte di uno dei contraenti da comunicarsi in forma scritta con raccomandata (e ricevuta di ritorno) entro sei mesi dalla scadenza.
Art. 11 – Controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa.
In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Marsala.
Art. 12 – Modifiche
Qualora nel corso del periodo di durata venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo.
Art. 14 – Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
Art. 15 – Registrazione
Il presente Accordo, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Il presente Accordo avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
comunicato stampa